ORARI DI PESCA


 

ORARI DI PESCA (D.G.R. 3544/93)

L’esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non e soggetto a limitazione d’orario. Nelle acque di altra categoria, fermi restando gli specifici periodi di divieto, la pesca e consentita secondo gli orari sottoindicati:

a) dall’1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7 alle ore 18

b) dall’1 marzo al 30 aprile; dalle ore 5 alle ore 19

c) dall’1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4 alle ore 20

d) dall’1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4 alle ore 21

e) dall’1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5 alle ore 19

f) dall’1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 18.

 

Durante il periodo in cui vige l’ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.

Per la sola pesca dell’Anguilla e del Pescegatto consentita esclusivamente con l’uso della canna, nei tratti dei corsi d’acqua compresi nelle zone "B" e nelle acque di bonifica il termine della giornata di pesca e stabilito alle ore 24.

Durante la pesca notturna dell’Anguilla e del Pescegatto e vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca e delle specie alloctone.

Nelle acque interne delle zone "D" e vietato l’esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell’ultima domenica di marzo.


Normative Reggio E.Misure