SANZIONI



L'esercizio della pesca nelle acque interne trova la propria disciplina nella legge regionale n. 25 del 26 maggio 1982 e successive modifiche.
La normativa che disciplina la pesca prevede solamente sanzioni di carattere amministrativo.
L'entità della sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi, in caso di violazione commessa da un minore di età 18 anni; è raddoppiata, invece, in caso di violazioni commesse da soggetti, in cui sia stata sospesa la licenza.

IL PESCATORE TEMPORANEAMENTE NON IN GRADO DI ESIBIRE LA LICENZA DI PESCA, NON E' SOGGETTO AD ALCUNA SANZIONE PURCHE' PROVVEDA ALL'ESIBIZIONE DELLA LICENZA STESSA ALLA PROVINCIA COMPETENTE ENTRO OTTO GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA DI ESIBIZIONE.

La legge regionale n. 25/82 prevede all'art. 45, anche sanzioni amministrative di carattere reale, prevedendo il sequestro e la successiva confisca degli attrezzi, dei mezzi e dei materiali che sono serviti per commettere le infrazioni.
Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione alla legge, sono immediatamente confiscate; qualora gli animali siano vivi si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora gli animali siano morti sono acquistati dalla Provincia che provvede alla loro destinazione.
Dal Codice della Navigazione, all'art. 1168, chiunque, senza autorizzazione delle autorità competenti, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o transito delle navi, è punito con sanzione amministrativa fino a L. 100.000.

  TRASGRESSIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA
1 Pesca senza licenza da 40 a 120.000
2 Pesca con licenza scaduta da 40 a 120.000
3 Pesca senza tesserino Regionale da 40 a 120.000
4 Pesca di pesci sotto la misura minima da 60 sa 200.000
5 Pesca con uso di dinamite o altro materiale esplosivo da 2 a 10.000.000
6 Pesca senza licenza, con mezzi consentiti solo per la pesca professionale da 200.000 a 1.200.000
7 Pesca con uso di corrente elettrica da 2 a 10.000.000
8 Pesca con il guadino da 60 a 200.000
9 Pesca a strappo da 60 a 200.000
10 Pesca con le mani da 60 a 200.000
11 Pasturazione con uso di sangue solido o liquido, o di sostanze chimiche da 60 a 200.000
12 Uso di sangue solido come esca da 60 a 200.000
13 Pasturazione con larva di mosca carnaria da 60 a 200.000
14 Uso della larva di mosca carnaria come esca nelle acque secondarie pregiate da 60 a 200.000
15 Pesca in aperture praticate nel ghiaccio da 60 a 200.000
16 Uso di attrezzature radenti il fondo, in periodo di divieto ai salmonidi o ai timallidi da 60 a 200.000
17 Detenzione sul luogo di pesca di esche e pasture vietate da 60 a 200.000
18 Pesca in periodo di divieto da 60 a 200.000
19 Pesca in orario vietato da 60 a 200.000
20 Pesca di salmonidi e timallidi oltre il numero consentito da 60 a 200.000
21 Pesca di pesci oltre il peso consentito da 60 a 200.000
22 Pesca di gamberi da 60 a 200.000
23 Pesca in zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica da 200 a 600.000
24 Pesca con prosciugamento, deviazione o ingombro del corso d'acqua o sommovimento del fondo da 200 a 600.000
25 Pesca durante l'asciutta da 200 a 600.000
26 Pesca con uso di fonti luminose da 200 a 600.000
27 Pesca in acque vietate da 200 a 600.000
28 Turbativa al pescatore che si appresti a catturare o recuperare fauna ittica da 40 a 200.000
29 Immissione in acque pubbliche di ittiofauna senza autorizzazione della Provincia da 40 a 200.000
30 Violazione norme sui mezzi per la pesca dilettantistica da 40 a 200.000
31 Pesca con licenza senza pagamento tasse di concessione regionale da 40 a 200.000

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