CENTRI PRIVATI DI PESCA
Laghetti di pesca sportiva
Il Regolamento Regionale 28.4.1997 n. 1 disciplina la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata, di cui all'art. 24 comma 7 della L.R. 25/82. Il Regolamento prevede che l'esercizio della pesca nei Centri Privati di Pesca (C.PP) sia soggetto ad autorizzazione provinciale, rilasciata in seguito a domanda presentata da chi ha la disponibilità dei bacini. I:esercizio della pesca nei CTP può essere concesso in deroga alle norme generali di cui alla L.R. 25/82 in mate?
ria di tempi di divieto di pesca delle singole specie ittiche, impiego di esche e pasture, limiti di cattura ed orari di pesca. 1 Centri Privati di Pesca devono essere segnalati con l'apposizione di tabelle su conforme modello rilasciato dalla Provincia. Il proprietario deve rilasciare ai pescatori un modulo di trasporto pesce ai sensi del comma 8 art. 24 L.R. 25/82.
Il pesce pescato nei C.PP deve essere sempre asportato morto.