PESCA SUBACQUEA


 

La pesca subacquea (art. 26 e art. 37 comma 1/b L.R. 25/82) può essere effettuata da parte di soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in possesso della licenza di pesca B) solo in apnea e solo con fucili subacquei esclusi quelli muniti di carica esplosiva, senza l'ausilio di alcuna fonte luminosa. La pesca subacquea è vietata dal tramonto all'alba ed è sempre vietata nel raggio di 200 m: dai porti, dai pontili di scalo dei battelli di linea, da postazioni fisse di reti; nel raggio di 150 m: da spiagge frequentate da bagnanti. La pesca subacquea può essere esercitata solo ed esclusivamente nel Lago di Iseo e di Garda, limitatamente ai seguenti tratti:

 

LAGO D'ISEO

Dall'inizio della Galleria "Colomber" in Vello fino allo sbocco verso Toline dell' ultima galleria della s.s. 510 per un limite di 60 m dalla riva.

LAGO DI GARDA

Da Limone a Gargnano: dal confine con la provincia di Trento fino al porto di Gargnano per 60 m dalla riva;

Toscolano: dalla Cartiera al porto nuovo (scalo traghetti) per 60 m dalla riva;

Da S. Felice a Desenzano: dal porto di Portese fino al ponte Feltrinelli in Desenzano per i Km dalla riva;

Da Desenzano a Sirmione: da Villa Miramare in Desenzano fino alle Grotte di Catullo per un 1,5 Km dalla riva con una fascia di rispetto di 100 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno nel tratto da Villa Miramare fino al Porto Sirmione 2;

Sirmione: dalle Grotte di Catullo fino alla località Lugana al confine con la Provincia di Verona per 1,5 Km dalla riva con fascia di rispetto di 200 m. dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno da Porto Galeazzi fino alla località Lugana.


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