La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole, fatta eccezione per la pesca notturna all'anguilla consentita solo nelle acque principali e secondarie normali con l'uso di non più di due canne e solo da riva.
Esercizio della pesca sportiva in acque principali
Nelle acque principali la pesca dilettantistica può essere esercitata con i normali attrezzi sportivi anche da natante ancorato o in movimento.
Gli attrezzi consentiti sono elencati all'art. 23 della L.R. 25/82. Limitazioni agli attrezzi di pesca sono previste solo in predeterminate zone. Nelle acque principali, e solo in esse, è consentito l'utilizzo della lanzettiera con un massimo di quindici lanzette.
Per il LAGO DI GARDA, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 6 e dall'art. 49 comma 3 della L.R. 25/82, tempi, misure, attrezzi della pesca dilettantistica e modalità di utilizzo, fino all' approvazione delle Regioni interessate, sono normati dal DPR 7.12.1951 n. 1829 e successive modificazioni, salvo eventuali provvedimenti di volta in volta adottati dalle Regioni. Nelle acque principali, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno.
Esercizio della pesca sportiva in acque secondarie normali e pregiate
Nelle acque secondarie normali e pregiate la pesca dilettantistica è consentita con i soli attrezzi sportivi da riva oppure da natante, solamente però se quest'ultimo poggia con una estremità alla riva. E' escluso l'utilizzo del fucile e della tirlindana. In particolare, nelle acque secondarie pregiate la pesca è consentita unicamente con l'uso di una sola canna-lenza, con o senza mulinello, con non più di cinque ami, mosche, camole finte o altra esca singola artificiale o naturale, con divieto d'uso e di detenzione della larva di mosca carnaria sia come esca sia come pastura. Oltre agli attrezzi elencati all'art. 23 della L.R. 25/82, nel tratto del FIUME OGLIO che fa da confine tra le province di Brescia e Cremona intercorrente tra il ponte stradale di Pontevico e l'uscita del fiume stesso in territorio bresciano, è consentito l'uso del bilancione con lato massimo della rete di 4 m e con maglie non inferiori a 20 mm solo da riva ed a piede asciutto. Nelle acque secondarie normali, come nelle acque principali, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno. Nelle acque secondarie pregiate vige un periodo annuale di divieto di pesca ad ogni specie ittica: da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima del levar del sole dell'ultima domenica di febbraio