PROVVEDIMENTI DI TUTELA AMBIENTALE
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (L.R. 27.7.1977 n. 33)
Anfibi e molluschi (art. 14)
Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate. Dal 1° febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere Rana. Dal 1° marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluscHi del genere Helyx.
Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona, La cattura di rane e di luinache non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi dei genere Bufo sono vietati.
Gamberi (art. 15)
La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d'acqua dolce (Astacus fluviatilis) sono vietati.