VALIDITA' LICENZA DI PESCA IN LOMBARDIA


Si ritiene opportuno precisare i criteri con i quali è stabilita la validità della Licenza di Pesca nella Regione Lombardia.

Ciò, in particolare, per evitare rischi di contravvenzione ai pescatori sportivi.

1° - Il libretto-licenza ha validità di 6 anni, dal giorno del rilascio.

2° - Ogni anno il pescatore sportivo se intende esercitare la pesca deve pagare la tassa annuale di concessione regionale

3° - La scadenza annuale di questo pagamento è sempre riferita alla data di emissione del libretto-licenza (non alla data del versamento).

Esempio: Il pescatore Rossi ha ottenuto la licenza di pesca il 10 agosto 1992. Questo documento è valido sino al 9 agosto 1998, e il pescatore per esercitare (sempre) la pesca è tenuto al pagamento della tassa annuale, da farsi il 10 agosto di ogni anno. Lo stesso pescatore deve tener presente che:

- non gli è fatto obbligo di conservare le ricevute di pagamento delle tasse degli anni trascorsi (salvo i casi di eventuali contestazioni o contravvenzioni in atto e per le quali potrebbe rendersi necessario esibire queste ricevute, pure scadute; o nel caso di versamento anticipato per dimostrare l'anno al quale si riferisce il versamento).

- può astenersi dal pescare per uno o più anni, e in tal caso non paga la tassa annuale (quando dovesse decidere di riprendere a pescare, potrà utilizzare lo stesso libretto -licenza, se non scaduto nei sei anni di validità).

- può pagare la tassa annuale anche dopo il 10 agosto, ma la scadenza sarà sempre fissata alla data di emissione del libretto-licenza che nell'esempio è il 10 agosto (la data di emissione e la data posta in fondo alla pagina "generalità" del libretto-licenza).

 

Licenza di pesca

L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Lombardia è subordinato, per i cittadini iviresidenti al possesso della licenza rilasciata con la procedura indicata nella pagina precedente, e per gli altri cittadini italiani al possesso di analoga licenza rilasciata secondo le norme vigenti nella Regione di residenza.

L'esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate è subordinato al possesso del tesserino regionale, non ancora in uso. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

e) i minori di anni tredici che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

 

Per i cittadini appartenenti ai Paesi della Comunità Economica Europea valgono le disposizioni vigenti. Le licenze di pesca nelle acque interne si distinguono in:

A) licenza di tipo "A", che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti i mezzi e gli attrezzi consentiti dalla legge.

B) licenza di tipo "B", che autorizza i pescatori dilettanti:

 a) all'esercizio della pesca nelle acque interne ivi comprese le acque di bonifica, con l'uso dei mezzi di pesca consentiti dalla legge;

 b) all'esercizìo della pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite e da parte di soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

In caso di smarrimento, distruzione o furto, il duplicato della licenza di pesca non può più essere rilasciato ai sensi di legge. Dovrà essere pertanto richiesta una nuova licenza e rifatti i versamenti.

 

 

 


Normative Regolamento 1/97