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ATTREZZI CONSENTITI
Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica
1) per l'esercizio della pesca sia professionale che dilettantistica, sono consentiti i seguenti attrezzi e poste le sottospecificate limitazioni per il loro uso:
Nelle acque principali:
a) dai pescatori di professione:
... omissis...
b) anche per la pesca dilettantistica:
- Bilancia - Il lato della rete non deve essere superiore a mt 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10.
Per le reti quadrate o bilance, non è consentito l'uso contemporaneo di più di un attrezzo.
- Subiello o Guadino e Arpione -L'uso di detti attrezzi è consentito unicamente quali attrezzi ausiliari per il recupero del pesce già catturato da coloro che esercitano la pesca con la canna, con la bilancia, con la tirlandana e con la spaderna.
- Canna con o senza mulinello - armata con un massimo di 5 ami.
E consentito l'uso di n. 2 canne in esercizio di pesca, da usarsi nello spazio massimo di mt. 10 di riva.
Nelle lanche, morte, mortizze, stagni, escluso il corso del fiume, è consentito l'uso di non più di 3 canne, da usarsi nello spazio massimo di int 10 di riva.
Nelle acque secondarie:
a) dai pescatori di professione:
... omissis...
b) anche per la pesca dilettantistica:
- Bilancia - Il lato della rete non deve essere superiore a mt 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10.
L'uso di detto attrezzo non è consentito nei corsi d'acqua e tratti di essi classificati quali secondari pregiati e nelle zone di tutela ittica.
- Subiello o Guadino - L'uso di detti attrezzi è consentito unicamente quali attrezzi ausiliari per il recupero del pesce catturato e soltanto da coloro che esercitano la pesca con la canna e con la bilancia.
- Canna con o senza mulinello armata con un massimo di 5 ami - E' consentito l'uso di 2 canne in esercizio di pesca da usarsi nello spazio massimo di mt. 10 di riva.
Nelle lanche, morte, mortizze, stagni, escluso il corso del fiume, è consentito l'uso di non più di 3 canne da usarsi nello spazio massimo di int 10 di riva.
Nelle zone di tutela ittica è consentito l'uso di una sola canna e unicamente da terra. Nelle acque classificate quali secondarie pregiate, è consentito l'uso di una sola canna-lenza, con non più di una amo-mosca-camola finta od ogni altra esca singola, naturale e artificiale.
Nelle acque secondarie pregiate dei
fiumi Ticino e Adda è consentito l'uso di non più di tre ami- mosche-camole finte .
2) Attrezzi diversi da quelli descritti sono vietati, qualunque denominazione essi abbiano;
3) Rimangono invariate le ulteriori limitazioni disposte da singoli articoli della Legge Regionale 26/5/82 n. 25.
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
1 Carabinieri, gli Agenti del Corpo Forestale, i Guardiacaccia, i Guardiapesca e tutte le altre Guardie Giurate attueranno la vigilanza di competenza per l'osservanza della presente disposizione, che a ogni conseguente effetto viene pubblicata nei modi previsti dalla Legge.