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Fermi restando i divieti previsti dalle norme penali. E' VIETATO:
- Usare la dinamite o altro materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica.
Gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.
La sanzione prevista per ogni singola infrazione è di L. 3.333.500 (minimo 2 milioni max 10 milioni).
- Collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 200.000 (minimo 200.000 max 600.000).
- Usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliare per il recupero del pesce già allamato .
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minimo 60.000 max 200.000).
- Pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minimo 60.000 max 200.000).
- Pescare con le mani.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minimo 60.000 max 200.000).
- Pescare prosciugando i corsi o bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli e smuovendo il fondo delle acque ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla legge.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 200.000 (minimo 200.000 max 600.000).
- Pescare durante l'asciutta, completa o incompleta, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione
in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 200.000 (minimo 200.000 max 600.000).
- Pasturare con l'uso del sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minìmo 60.000 max 200.000).
- Usare il sangue solido come esca.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minimo 60.000 max 200.000).
- Utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque secondarie pregiate; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a 500 gramini di larva di mosca carnaria.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minimo 60.000 max 200.000).
- Pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minimo 60.000 max 200.000).
- Collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza con o senza mulinello ad una distanza minore di 40 m. dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate, dai ponti e dai molini natanti a monte di questi.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 200.000 (minimo 200.000 max 600.000).
- Abbandonare esche, pesce o rifiutí a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minimo 60.000 max 200.000).
- Usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi ed ai timallidi (dalla P domenica di ottobre al 30 aprile).
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.000 (minimo 60.000 max 200.000).
- Manovrare paratie a scopo di pesca.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 200.000 (minimo 200.000 max 600.000).
- Detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso.
Sanzione prevista per ogni singola infrazione L. 67.00 0 (minimo 60.000 max 200.000).
DIVIETI PARTICOLARI
E' VIETATA LA PESCA CON L'USO DELLA RETE BILANCIA, NEL TRATTO DI NAVIGLIO PAVESE, DALLA CHIUSA DI MOIRAGO IN COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO, SINO AL CONFINE CON LA PROV. DI PAVIA, CONCHE COMPRESE, SINO AL TERMINE DELU ESPERIMENTO.
DI PROCEDERE ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA AL TERMINE DELL'ESPERIMENTO.
Ai contravventori saranno comminate le sanzioni di legge. E' FATTO OBBLIGO, a chiunque spetti di osservare a far osservare la presente Ordinanza.
Milano 117/1993
PARCHI: Ticino - Adda Nord -Adda Sud
Si rammenta che nei parchi esistono particolari divieti e limitazioni di pesca, regolamentati dagli Enti Gestori.