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Per la tutela dell'ittiofauna durante il momento della riproduzione, sono stati
individuati per ogni specie dei periodi di divieto di pesca.
I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno d'inizio e cessano
un'ora prima del levar del sole del giorno di scadenza secondo l'orario
ufficiale diffuso dall'Osservatorio di Brera.
NELLE ACQUE SECONDARIE PREGIATE E' VIETATO L'ESERCIZIO DELLA PESCA PER OGNI SPECIE ITTICA
DALLE ORE 18.00 DELLA PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE ALLE ORE 6.00 DELL'ULTIMA DOMENICA DI
FEBBRAIO.
I tempi di divieto di pesca in Regione Lombardia per le specie ittiche indicate sono le seguenti:
- TROTE e SALMERINI, nelle acque fluviali, dalla prima domenica di ottobre fino all'ultima domenica di febbraio, nelle acque lacuali dal 15 dicembre al 15 gennaio;
- CARPIONE, dal 1° dicembre al 31 gennaio e dal 15 giugno al 15 agosto;
- COREGONI e COREGONIDI, dal 1° dicembre al 15 gennaio
- TEMOLO, dal 15 dicembre al 30 aprile
- PESCE PERSICO, dal 5 aprile al 31 maggio;
- PERSICO TROTA. dal 5 maggio ,al 15 giugno;
- LUCCIO, dal 5 febbraio al 31 marzo
- TINCA e CARPA, dal 15 maggio al 30 giugno;
- AGONE, dal 15 maggio al 15 giugno
- ALBORELLA, dal 15 maggio al 15 giugno, limitatamente alla pesca con uso di reti;
- PIGO e BARBO, dal 15 maggio al 30 giugno.
- BARBO CANINO, dal 5 gennaio '94 al 31 dicembre '98
L'uso della bilancia è consentito solo da piede asciutto, ad una distanza non inferiore a 15 metri da pescatore a pescatore, sia sulla stessa riva che tra le due rive.
E'vietata la pesca con l'uso della bilancia "guadando e ranzando", nonché con la medesima appesa ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua; è invece ammesso l'ausilio dì una carrucola; il bastone della bilancia non può superare comunque la lunghezza di m. 10; è vietato qualsiasi impianto fisso anche solo temporaneo sul terreno.
La pesca dilettantistica da natante ancorato o in movimento può essere esercitata solo su bacini lacuali classificati tra le acque principali e nel fiume Po; nelle altre acque può essere esercitata solo se il natante si appoggia con una estremità alla riva.
La pesca dilettantistica nelle acque secondarie pregiate, nel periodo consentito, può essere esercitata soltanto con una canna-lenza, con o senza mulinello con non più di un amomosca, camola finta o altra esca singola naturale o artificiale.
Nelle acque secondarie pregiate dei fiumi Ticino e Adda è consentito l'uso di non più di tre ami-mosche-camole finte.
La sanzione prevista per ogni singola infrazione è di L. 67.000 (minima 60.000, max 200.000).