REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA RISERVA
DELLE ACQUE PREGIATE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

 

AVVERTENZE:

Il regolamento per il 2000 prevede alcune misure straordinarie per la tutela del temolo che sono state adottate dal Comitato di gestione nella seduta dell'11 febbraio allo scopo di favorire la ripresa di questa specie ittica pregiata, compromessa dalle predazioni distruttive dei cormorani.

Le principali modifiche riguardano il numero massimo di temoli catturabili nell'anno (da 30 a 10) e nella giornata  (da 3 a 1), la misura minima (da 33 a 35 cm.), la chiusura anticipata della pesca al temolo alla 1^domenica di settembre, l'obbligo di rilascio nelle zone riservate alla pesca a mosca e con esche artificiali.

Le vecchie istruzioni contenute nel tesserino segnapesci in distribuzione  devono pertanto ritenersi modificate da queste nuove disposizioni.


Art. 1 - PESCATORI AMMESSI E REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE

Per l'esercizio della pesca nelle acque riservate della Provincia di Sondrio è richiesto il possesso della licenza regionale e il permesso rilasciato dall'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio. L'esercizio della pesca in dette acque è disciplinato dalle norme del presente regolamento, oltre che da quelle contenute nelle leggi Statali e della Regione Lombardia.In caso di contrasto, si applicheranno le norme più restrittive. 

Art. 2 - QUOTE DEI PERMESSI Dl PESCA

a) permesso stagionale L.170.000
b) permesso stagionale per ragazzi nati dal 1°gennaio 1985 L. 85.000
c) permesso settimanale L. 70.000 (4 giornate di pesca, consecutive)
d) giornaliero L. 25.000

I permessi giornalieri e settimanali avranno validità dal lunedì successivo l'apertura dei laghi alpini.
La richiesta di un nuovo libretto segnapesci comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto.

Art. 3 - GIORNATE Dl PESCA

La pesca nelle acque della Riserva è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica; il 25 aprile, il 1° maggio e il 15 agosto in qualsiasi giorno essi ricadano.

Art. 4 - LIBRETTO SEGNAPESCI

Ogni pescatore sarà dotato di un libretto per la segnatura del pesce pescato e dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nello stesso, pena le sanzioni previste dall'art. 14.

Il libretto segnapesci é valido sino all'esaurimento delle catture in esso previsto.

Il modulo di censimento catture dovrà essere compilato e riconsegnato entro il 30-11-2000. La mancata o tardiva restituzione dello stesso comporterà il pagamento della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 14. 

Art. 5 - NUMERO MASSIMO DI CATTURE E MISURE MINIME DELLE TROTE, TEMOLI E SALMERINI

Acque a regolamentazione normale Zone di pesca esche artificiali Zone di pesca a mosca
Catture consentite:5 capi giornalieri cui cui max 1 temolo Catture consentite:5 capi giornalieri Catture consentite:3 capi giornalieri
- fario,iridea e salmerino  cm.24

- temolo  cm.35

- marmorata  cm.40

- fario,iridea e salmerino  cm.27

- marmorata  cm.40

- fario, iridea-salmerino: 

- nei fiumi                cm.35

- nei torrenti e laghi   cm.27

- marmorata cm.40

 

Il limite massimo di temoli catturabili nella stagione é di 10 capi

E' fatto obbligo, dopo la cattura dei capi giornalieri consentiti, cessare l'esercizio della pesca.Le catture di altre varietà ittiche è disciplinata dall'art.24 della L.R. n.25/82

Art. 6 - TEMPI DI PESCA 

1.     La pesca alla trota e al salmerino è consentita dalla 1a domenica di marzo, con inizio alle ore 6.00.
Successivamente la pesca è consentita da un'ora prima del levar del sole sino ad un ora dopo il tramonto della 1a domenica di ottobre.

2.     La pesca al temolo è consentita dalla 2a domenica di maggio alla 1a domenica di settembre.

3.     La pesca nei laghi alpini, bacini artificiali e loro immissari è consentita dalla 1a domenica di giugno alla 1a domenica di ottobre.

4.     Per gli invasi di Madesimo, Fusino, Campo Tartano, Panigai, Lesina, Moledana Valle dei Ratti, Isola, Prestone, Villa di Chiavenna, Lovero, Ganda, Ardenno valgono i termini di pesca dalla 1^ domenica di marzo alla 1^ domenica di ottobre.

5.     L'apertura del lago Venina e del suo immissario, verrà stabilita dalla concessionaria Sondel.

6.     Dalla prima domenica di marzo e fino all'apertura del lago di Livigno la pesca nel torrente Spool, è consentita sino alla confluenza del Rio Torto. Qualora il livello dell'acqua dovesse superare tale punto, la pesca è consentita fino al limite del massimo invaso.

7.     La pesca a "camolera" è consentita dalla 2^ domenica di maggio sino alla 1^ domenica di agosto: nel  fiume Adda e nei tratti terminali dei suoi affluenti sino al limite del primo ponte o briglia.  Tale tecnica non è consentita nel tratto di Adda da valle dello sbarramento del Baghetto al   ponte di Sazzo: nel fiume Mera nelle zone di cui all'art.13 lettera A.

Art. 7- SISTEMI DI PESCA ESCHE ED ATTREZZI CONSENTITI

Nelle acque della Riserva sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

·        Canna singola con o senza mulinello

·        Ami senza ardiglione o con il medesimo schiacciato

·        Esche naturali montate su un solo amo con zavorra non terminale (fatta eccezione del periodo di pesca a camola che è consentito l'uso del piombo terminale).

·        Esche artificiali (non zavorrate): cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow, mosche artificiali, ninfe o camole, streamer. - Nelle zone di pesca riservate alle sole esche artificiali, le medesime dovranno avere ami singoli

·        Sistema a "camolera": con non più di tre camole artificiali ,anche con ardiglione, e con piombo terminale

·        Sistema a moschera: con non più di tre mosche artificiali non zavorrate con galleggiante terminale

·        Sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di tre mosche. La pesca in profondità, ad eccezione del periodo della camolera è consentita con l'utilizzo di una sola mosca, ninfa o streamer.

·        Laghi alpini e bacini artificiali: è consentito l'uso del piombo terminale e della  pesca con la "sanguinerola-(bamalo)" montato su amo singolo

 N.B.: -L'uso del Twister, Spaghetto, Falcetto, Swirl Tail, Esca bionica, ecc. e similari, se non zavorrati, è permesso tutto l'anno (ad esclusione delle zone di pesca con artificiale); viceversa, l'uso di dette esche, se zavorrate; è consentito solo nei luoghi e nei tempi in cui è permessa la pesca a camola.

Art. 8- ZONE RISERVATE ALLA PESCA A MOSC

A- Le seguenti acque sono riservate alla pesca a mosca no-kill con coda di topo galleggiante:

TORRENTE SPOOL LIVIGNO:

·        da ponte Bondi a ponte "Da li pont"

FIUME ADDA

·        da sbocco By-Pass sino alla Cantoniera le Prese Sondalo

·        da ponte di Vervio per 700 m. a monte

·        da Ponte di Faedo a ponte Boffetto (tratto no-kill a pagamento e regolamentazione speciale)

TORRENTE SCALCOGGIA - Valchiavenna - da ponte Val Cava a ponte Sterla

TORRENTE LIRO: dal ponte di S.Mamete a località Briglia Rotta

B Le seguenti acque sono riservate alla pesca a mosca con coda di topo o moschera:

LAGO VIOLA - Valdidentro

LAGO ALPISELLA - Valdidentro

FIUME ADDA:

·        a monte dell'invaso invaso di Lovero sino alla confluenza con il torrente Valgrande(sinistra orografica)

·        da Chiesa di S. Bernardo (Villa di Tirano)a valle sino a ponte di Stazzona

·        da centro sociale Tresenda a valle sino a località Pescè

·        da località Crap del Vent - Chiuro a confluenza(non compresa) con torrente Valfontana

·        da casello ferroviario n. 31 (loc. Garitta)a valle sino a ponte di S. Pietro Berbenno

·        dal ponte di Traona, a monte, sino alla confluenza con il canale centrale Enel

·        torrente Masino: 200 mt a valle Sasso di Remenno)(Cataeggio) al ponte abitato di S.Martino

1.     In dette zone, prima di esercitarvi la pesca, è fatto obbligo depositare il pesce precedentemente    pescato in altri luoghi.

2.     In dette zone è proibito trattenere temoli

 Art. 9 - ZONE RISERVATE ALLA PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI 

Le seguenti acque sono riservate alla pesca con sole esche artificiali:

·        Adda Loc. "Sassella" Sondrio: tratto di Adda compreso tra lo sfocio "malleretto" a valle dell'ex cava Rebai (inizio tangenziale di Sondrio) sino alla confluenza del torrente Val Canale (stazione FF.SS. di Castione A.)

·        Adda: dal ponte della statale SS38 a valle dello sbarramento di Ardenno fino alla foce del torrente Tartano

1.     In dette zone è proibito l'uso di esche tipo "esca bionica", twister, spaghetto, falcetto, swirl tail, ecc.; imitazioni di esche naturali come vcamele del miele, vermi, cavallette, ecc. e /o similari

2.     In dette zone, prima di esercitarvi la pesca, è fatto obbligo depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

3.     In dette zone è proibito trattenere temoli

Art. 10 - ZONE DI PESCA FACILITATA

Il Comitato di Gestione viene delegato ad istituire e regolamentare eventuali aree di pesca facilitata a titolo sperimentale determinando l'entità del costo del permesso aggiuntivo.

Art. 11 - TUTELA DEL PESCE E LIMITI DI INGRESSO IN ACQUA

a) Nel tratto di fiume Adda che va dallo sbarramento di Ardenno sino al ponte di Dubino vige la regola della pesca "piede asciutto".

Nella restante parte del fiume Adda e nel fiume Mera l'ingresso in acqua è consentito sino al ginocchio.

In tutte le zone riservate alla pesca a mosca l'ingresso in acqua fino al ginocchio vige sino all'apertura del temolo.

Ovunque è reso comunque obbligatorio, se necessario, l'ingresso in acqua per la slamatura del pesce.In generale è ammesso il guado con divieto di esercitare la pesca. 

b) Durante il periodo di riproduzione del temolo è vietato pescare i pesci in evidente stato di frega. Durante tale periodo è altresì vietato l'ingresso in acqua nelle aree interessate da visibili freghe.

c) In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Art. 12 - DIVIETI

1) Attrezzi:

a) vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;

b) é vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero

     del pesce già allamato;

c) é vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di galleggiante diverso dagli

    specifici indicatori di abboccata nella pesca con la coda di topo.

d) é vietato, nel sistema di pesca a "moschera", l'utilizzo di girelle,

     moschettoni superiori al n. 12 (comunque non superiore a 1 grammo di peso

     complessivo) per congiungere la moschera al filo della bobina.

2) Esche

a) é vietata qualsiasi forma di pasturazione

b) é vietata la pesca con l'uso della larva di mosca carnaria, delle uova di

    pesce e del pesce naturale vivo o morto (ad esclusione dei laghi alpini e

    bacini artificiali in cui è accertata la presenza del bamalo)

3) Altri divieti

a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o

    pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cesto o carniere e segnato

    sul proprio libretto segnapesci.

b) é vietata qualsiasi forma di pesca da natante e l'uso dello stesso per

     spostamenti o per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

c) é vietata la pesca subacquea.

d) é vietata la pesca a strappo.

e) é vietata la pesca dai ponti.

f) é vietata la pesca dagli sbarramenti, dalle dighe dalle zone recintate.

g) è vietato abbandonare esche(ivi compreso i contenitori delle stesse ),pesci o rifiuti a terra

l    ungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

h) é vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.

i) é vietato detenere temoli e trote nelle zone in cui la cattura di tale specie

    ittica è vietata.

l) é vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate

   precedenti.

m) é vietata la cattura del salmerino nell'invaso di Frera (Val Belviso)

4) Gare di pesca

Non potranno essere effettuate gare di pesca nelle acque in concessione all'UPS senza autorizzazione del concessionario o in violazione delle norme sull'effettuazione delle gare stabilite da quest'ultimo. (Fermo restando la facoltà dell'A.P. di Sondrio di consentire l'effettuazione di un massimo di quattro gare a società Pescasportivi). Non si potrà altresì procedere all'immissione di materiale ittico nelle acque in concessione all'Unione Pesca Sportiva senza autorizzazione del concessionario. Durante le gare di pesca, ai partecipanti è consentito l'utilizzo di ami muniti di ardiglione.

Art. 13 - ZONE DI DIVIETO ASSOLUTO Dl PESCA (ZONE ROSSE) 

A)- FIUME MERA: è vietata ogni forma di pesca nel Fiume dall'invaso di Villa di Chiavenna allo sfocio nel lago di Novate Mezzola ad eccezione dei seguenti tratti: (*) 

·        da cimitero di Prosto di Piuro a valle fino a ponte Finanza -Chiavenna

·        da ponte Consoli Chiavenna a valle sino a ponte Dei Carri

·        da cava Tam a valle sino al cartello inizio riserva naturale lago di Mezzola 

B)- é vietata ogni forma di pesca nelle seguenti zone di ripopolamento o di rispetto:

1.    torrente Frodolfo: a monte del ponte S. Caterina; tutte le acque comprese nel Parco Nazionale dello Stelvio, fatta eccezione per quelle incluse per la prima volta con il D.P.R.. 23 aprile 1977

2.    torrente Viola: da campo sportivo di Isolaccia a valle sino a ponte di Pradella ;

3.     fiume Adda: dalla confluenza con il torrente Massaniga a valle sino all'uscita del fiume dal by-pass

4.     fiume Adda: da ponte S. Rocco a valle sino a ponte Bolladore - Sondalo;

5.     roggia di Bolladore e roggia Pradella- Sondalo

6.     Fiume Adda: da ponte vecchia statale Grosio sino a circa 300 mt. a monte;

7.    torrente Roasco: da loc. Selve Duomo a valle sino a confluenza col fiume Adda;

8.     fiume Adda: tratto compreso tra il termine della zona di pesca no-kill di  Vervio sino al ponte di Mazzo V.;

9.     fiume Adda: dal campo sportivo di Tirano fino a 50 metri a valle del Foro Boario;

10. torrente Valfontana: da briglia località Fobbia a monte fino a briglia  località Bragnosa;

11. fiume Adda dalla sfocio del Valfontana a 100 mt. a valle dallo sbarramento del Baghetto

12. bacino di Ardenno: a monte dello sbarramento fino al termine della recinzione Enel;

13. torrente Bitto: dal ponte Nuovo a monte sino a ponte San Giovanni;

14. torrente Cosio: da ponte sulla SS. 38 a valle sino a ponte sulla strada  Provinciale per Traona;

15. canale degli Spini: dalla confluenza con la Meretta Prona a valle sino al ponte sulla strada per Casenda;

16. torrente Acqua Fraggia: dal ponte sulla statale n. 37 del Maloia a valle sino allo sfocio nel fiume Mera;

17. Meretta n. 4: da ponte di legno località Roncaccina a monte fino a pescicoltura Mandelli;

18. Meretta n. 5: dal depuratore di S. Cassiano a valle sino al ponte FFSS;

19. torrente Liro: da scarico centrale Enel-Campodolcino a monte sino alla confluenza con il torrente Rabbiosa;

20. divieto di pesca al solo temolo nel tratto di Adda compreso tra lo sbarramento del Baghetto a valle sino a ponte di Sazzo

21. tratto di fiume Mera allo sfocio nel lago di Novate Mezzola coincidente con la Riserva naturale Pian di Spagna e lago di mezzola

In tutte le zone in cui la pesca è vietata per motivi igienico-sanitari con ordinanza dei Sindaci. Dette zone verranno palinate con cartelli scritti in rosso.

C) - Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittiogenici ed anche agonistici in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario (vedi regolamento particolare per le gare).

Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati. Dal termine di qualsiasi gara di pesca e per un periodo di un'ora è sempre vietata ogni forma di pesca nel tratto interessante il campo di gara. Le zone interessate saranno tempestivamente palinate con cartello portante la scritta DIVIETO Dl PESCA.

Art. 14 - SANZIONI

In caso di violazione delle norme regionali in materia di pesca e di quelle stabilite nel presente Regolamento secondo le modalità di cui all'art. 42, comma 2, della L.R. 25 del 26 maggio 1982 e successive modifiche, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 43 della legge medesima.

Sempre nei termini e modi previsti dalla citata legge regionale, si procederà, inoltre, al sequestro degli attrezzi, dei mezzi e materiali che sono serviti per commettere l'infrazione, nonchè alla confisca delle specie ittiche e della fauna acquatica pescate e comunque catturate in violazione della richiamata legge.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, con provvedimento della Commissione Disciplinare dell'UPS della provincia di Sondrio all'uopo istituita, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva delle acque pregiate della Provincia di Sondrio da un minimo di 10 giornate effettive di pesca ad un massimo di 200.

In caso di cattura del temolo in periodo di divieto, o di pesca a camola, in periodo in cui tale sistema non è consentito, l'esercizio della pesca di tali specie ittiche verrà precluso per il restante periodo dell'anno in corso, con eventuale prolungamento del periodo di sospensione anche per l'anno successivo.

A tal fine, in ogni caso di contestata infrazione nei confronti di pescatore aderente all'Unione Pesca, il pescatore dovrà consegnare all'Agente di vigilanza il libretto di legittimazione all'esercizio della pesca, libretto che gli verrà restituito dopo l'ultimazione del periodo di sospensione e dopo che avrà risarcito l'Unione Pesca degli eventuali danni causati.

Art. 15- VARIE

·        Qualora il pescatore dovesse catturare pesci che presentino segni di probabile malattia, è tenuto, nel limite del possibile, a farli pervenire alla sede dell'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio per i necessari accertamenti.

·        Per effetto dell'affiliazione é fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo di ogni cesto, carniere, tasche, automezzi e tende da campeggio ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

·        Ogni associato ha il dovere di segnalare agli Agenti di Vigilanza o direttamente all'Unione Pesca Sportiva o all'Ufficio Pesca dell'Amministrazione Provinciale, ogni infrazione accertata o casi di evidente inquinamento delle acque della Riserva; è inoltre tenuto a serbare il massimo rispetto dell'ambiente in cui esercita la pesca astenendosi in particolare dall'abbandonare rifiuti sulle rive o dal gettare nelle acque oggetti di ogni tipo.

AVVERTENZE:

(*)   Il Comitato di gestione si riserva di aprire la pesca, a scopo sperimentale,

in ulteriori altre limitate zone del Fiume Mera, qualora le condizioni dello stesso lo consentano

·        Il Comitato di gestione è delegato a disporre il differimento della data di chiusura della pesca al temolo 2000, con relative modalità, nel caso che il quadro normativo lo consenta.

·        Lago Venina - Il Lago Venina è in concessione alla Soc. Sondel ed i permessi nel numero previsto dal disciplinare di concessione, saranno distribuiti dall'Unione Pesca Sportiva.

·        Sono esclusi dal presente regolamento: il Lago di Mezzola, il Pozzo di Riva e il canale che li collega, in quanto acque libere.

·        Valle di Lei: dallo sbarramento del bacino artificiale fino al cippo di confine Italo-Elvetico a monte del bacino medesimo (territorio elvetico). In detto tratto è necessario essere muniti di licenza di pesca svizzera.

 

SERVIZIO DI VIGILANZA

Dalle ore 7 alle ore 20 si potranno segnalare direttamente al servizio di vigilanza ogni infrazione accertata o casi di evidente inquinamento delle acque della Riserva:

Coordinatori agenti: 0338 74.20.707 0368 39.45.040
Zona di Bormio-Sondalo  0338 74.20.869
Zona di Grosio-Tirano-Teglio 0338 74.20.726  0338 77.16.892
Zona di Sondrio 0338 74.20.747 0338 77.16.891
Zona di Ardenno-Morbegno 0338 77.16.893  0338 74.20.724
Zona di Chiavenna  0338 74.20.719