LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, N. 19 (B.U.R. 38/1998)
NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA
ITTICA E PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE
VENETO
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
della legge
Art. 2 Tipi di pesca
Art. 3 Funzioni
in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio
ittico
Art. 4
Protezione del patrimonio ittico
Art. 5 Carta ittica
Art. 6 Censimento
delle acque
Art. 7
Regolamentazione della pesca
Art. 8
Piani di miglioramento della pesca
Art. 9 Licenza di pesca e
tesserino regionale
Art.
10 Licenza di pesca per minori ed anziani
Art. 11
Licenza di pesca per i residenti all'estero
Art. 12 Divieti ed
obblighi
Art. 13
Lunghezze minime di cattura
Art. 14
- Periodi di proibizione della pesca
Art. 15 -
Vigilanza e ripopolamenti
Art. 16 - Norme di
salvaguardia
Art. 17 -
Diritti esclusivi di pesca
Art. 18 -
Esercizio della pesca in acque di bonifica
Art. 19 - Accessi
Art. 20 -
Attività di acquacoltura
Art.
21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura
Art.
22 - Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura
Art. 23 -
Disposizioni per gli impianti di acquacoltura
Art. 24
- Definizione di pesca professionale
Art. 25
- Esercizio della pesca professionale
Art. 26 - Pescatori
marittimi
Art. 27 -
Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione
Art. 28 -
Pesca sportiva e dilettantistica
Art. 29 -
Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà
private
Art.
30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e
dilettantistica
Art.
31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva
Art. 32 - Tabelle
Art. 33 - Sanzioni
amministrative
Art. 34 - Ricorsi
amministrativi
Art. 35 -
Disposizioni finanziarie
Art. 36 - Abrogazioni
Art. 37 - Norma
transitoria
Art. 38 -
Dichiarazione d'urgenza
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione della legge.
1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la
fauna ittica e regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura
nelle acque marittime delimitate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e
riequilibrio degli ecosistemi acquatici.
2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque
individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 e quelle che abbiano o acquistino
attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito
dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua
pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque
delle lagune e dei bacini di acqua salsa e
salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare,
appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100,
quarto comma del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione
separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente
legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione
Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.
1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:
a) la pesca dilettantistica e sportiva;
b) la pesca professionale;
c) la pesca scientifica;
d) l'acquacoltura e piscicoltura.
Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.
1. Al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa,
spettano alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo
in materia di pesca ed acquacoltura e di
coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.
3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del
fiume Po, la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di
Rovigo, promuove intese con le Regioni
interessate.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge
8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l'esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie di cui
al comma 1.
5. Le Province, per l'espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi di una commissione tecnica provinciale.
Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.
1. La coltivazione delle acque per la protezione del
patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della
produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul
riequilibrio
biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie
delle specie ittiche uniformandosi alle indicazioni contenute
nelle Carte ittiche provinciali e ai regolamenti
provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e
la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i
criteri ai quali deve attenersi la conseguente
razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia
predispone la propria Carta ittica articolata per bacini
idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone
omogenee.
2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere
qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle
zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B),
salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 130.
3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 4, contiene le indicazioni sulla scelta e sui
quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle
zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara
per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla
delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua
da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla
stesura dei piani di miglioramento.
4. Su richiesta delle Province interessate, per il
coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione
indice apposite conferenze di servizi a cui
partecipano le Province medesime.
5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio
acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di
pesca. Tali zone sono individuate secondo i
criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.
6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al
comma 5, il territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in
bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile,
con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente
rilevabili.
Art. 6 - Censimento delle acque.
1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.
2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.
3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di
acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva
devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza
della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate,
l'ubicazione e il metodo di prelievo
dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici
regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle
Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al
termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a
qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici
relativi alle quantità di acque utilizzate.
Art. 7 - Regolamentazione della pesca.
1. Ogni Provincia adotta per l'esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare:
a) le modalità per la coltivazione delle acque;
b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;
c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;
d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;
e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
f) le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento.
2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli
interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque
specificamente delimitate e senza pregiudizio della
produzione naturale delle acque confinanti.
Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.
1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta
ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca
provvedendo a vietare temporaneamente, ove
necessario, la pesca di una o più specie ittiche, e comunque ad
adottare tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento
della fauna ittica.
2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione
all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma
sperimentale e controllata in acque appositamente
delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica
autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento.
3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.
1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è
necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario,
essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla
Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle
leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali.
2. Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere
muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive
Province, avente validità annuale, nel quale il
titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e
successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito
dai regolamenti provinciali.
3. Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa
autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino
di associazione alla concessione,
contenente le indicazioni di cui al comma 2, può essere
esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.
4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.
5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
6. Le ricevute di versamento delle tasse di concessione
regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono
essere allegate alla licenza. Le ricevute di
versamento hanno validità dalla data indicata nella licenza di
pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno
successivo, indipendentemente dalla data in
cui è stato eseguito il versamento.
7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.
Art. 10 - Licenza di pesca per minori ed anziani.
1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni
di età, la licenza di pesca viene concessa con una riduzione
dell'ottanta per cento della tassa di concessione
regionale.
2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno
compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca
senza licenza purché muniti di autorizzazione
della Provincia di residenza.
3. I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole, devono essere accompagnati da un titolare di licenza.
Art. 11 - Licenza di pesca per i residenti all'estero.
1. I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
2. Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell'apposita licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
Art. 12 - Divieti ed obblighi.
1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso
di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare
la fauna acquatica, nonché la relativa
raccolta e commercializzazione.
2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova
progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita
delle varie specie ittiche sono obbligati alla
costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di
monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le
approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere
sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per
gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita
ricognizione indicando per quelli privi di
scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il
concessionario deve provvedere.
3. É vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica
apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali
acquatici, salvo che non si tratti di opere
espressamente previste dalla legge.
4. É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di
ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e
meccanica per l'individuazione delle specie
ittiche.
6. É vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia.
7. É fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d'Europa
e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle
acque private in comunicazione diretta con
acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il
trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo
(ictalurus melas) di produzione nazionale.
8. É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.
Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.
1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:
a) trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;
b) trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30;
c) trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;
d) temolo Thymallus thymallus: cm 30;
e) salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;
f) pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;
g) pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
h) tinca Tinca tinca: cm 25;
i) carpa Cyprinus carpio: cm 30;
l) barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20;
m) luccio Esox lucius: cm 40;
n) gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;
o) anguilla Anguilla anguilla: cm 40.
2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo,
gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono
essere modificate in modo restrittivo dalle
Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od
ambiti determinati.
3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate
dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella
del gambero dall'apice del rostro all'estremità del
telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza
massima o il diametro massimo delle conchiglie.
5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno
facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a
restrizioni delle misure minime di cattura dei
pesci.
Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.
1. Al fine di consentire uniformemente la corretta
coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla
salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica,
la
pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:
a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e
dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al
primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 31.
3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni
delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e
divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche
non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché
autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei
periodi di divieto, determinate in relazione ai
tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui
esse vivono.
4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.
5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni,
gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono
essere commercializzati o trasportati, né
venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto
dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.
1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei
rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività
di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle
guardie giurate di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8
ottobre 1931, n. 1604.
2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione
per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici
deve provenire da allevamenti dichiarati
indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 16 - Norme di salvaguardia.
1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze
eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni
all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare
l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.
3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o
un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca
sportiva di cui ai successivi articoli,
deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione,
anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti
salvi i motivi di urgenza e non prevedibili
disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di
carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi
dell'articolo 7 del Regio Decreto 22
novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987,
al fine di assicurare il recupero degli
animali acquatici. Alle relative operazioni provvedono le
Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in
collaborazione con le associazioni di pesca o con
personale allo scopo delegato.
4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a
carico del responsabile, del risarcimento del danno che è
valutato dalla Provincia competente per
territorio.
Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca.
1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle
Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione
dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla
Provincia competente per territorio in conformità alle norme
sugli espropri per pubblica utilità.
2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei
diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle
Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti,
entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente
della Provincia esibendo la
documentazione probatoria.
3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno.
4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la
Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione
produttiva delle zone interessate nel quale
devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti
programmati e il numero delle guardie giurate addette alla
vigilanza.
5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.
Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica.
1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.
2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi
irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica,
possono chiedere alla Provincia di vietare la
pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei
quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture
idrauliche.
3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.
4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.
5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico
esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere
catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti,
da personale allo scopo incaricato dalle Province.
1. É sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque
pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa
connesse, purché non arrechi danno alle
colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.
Art. 20 - Attività di acquacoltura.
1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è
l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o
per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità
alimentari, ornamentali o di ripopolamento.
2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli
lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente
dall'uomo, anche a seguito di prove
sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in
vigore della presente legge, si siano insediate in forma
permanente e tali da rivestire interesse
economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle
categorie dei produttori interessati.
Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.
1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura e coordina le relative iniziative delle province.
Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura.
1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono
rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere
favorevole dell'organo competente per
l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di
tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali.
Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.
1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
2. Gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione devono essere dotati di apposite vasche di decantazione.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
gli impianti esistenti devono essere adeguati alla prescrizione
di cui al comma 2 con le esenzioni stabilite
dalla Giunta regionale in funzione della qualità delle acque
allo scarico.
4. In attesa di una disciplina specifica in materia di
acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è
consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti
dalle relative escavazioni.
Art. 24 - Definizione di pesca professionale.
1. La pesca professionale è l'attività economica che viene
esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella
cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e
alghe al fine della loro commercializzazione. Tale attività
assume carattere prioritario nell'utilizzo e pianificazione del
territorio, in particolare per quella esercitata nelle
lagune regionali.
2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.
Art. 25 - Esercizio della pesca professionale.
1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al
possesso della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato
ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge
13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o
prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi
consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali.
2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio
della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare
prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui
al comma 1, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, resa
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con
cui attesti di avere inoltrato alla
Commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n.
250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di
professione e di essere in attesa di acquisire la
prova dell'avvenuta iscrizione.
3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione
della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la
prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi dei
pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della
licenza di pesca.
4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza
di categoria A, può essere annualmente riconfermato negli
elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, qualora, oltre alla relativa documentazione, provi
l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i
pescatori soci di cooperative costituite per atto
pubblico, il pagamento dei contributi previdenziali deve essere
attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle
cooperative ai sensi dell'articolo 4 della legge
15 gennaio 1968, n. 15.
Art. 26 - Pescatori marittimi.
1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro
dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima
prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio
1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A
senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di
professione nelle acque interne.
2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi
del comma 1, può esercitare l'attività di pesca
sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte
dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.
Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.
1. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino
al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere
dalle Province la licenza di pesca di
categoria A, senza l'obbligo di iscrizione negli elenchi dei
pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
purché siano assicurati contro gli infortuni
sul lavoro.
2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.
3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione
apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di
professione maggiorenne con il quale collabora
nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare
la pesca in forma autonoma.
Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica.
1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di
categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi
di respirazione, nelle località e con le
limitazioni previste dai regolamenti provinciali, ed è proibita
nella zona A.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.
1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa
quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua,
esistenti all'interno di proprietà private, non è
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e
14.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.
3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere
prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque
pubbliche alcun soggetto appartenente a
specie alloctone.
Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.
1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti
pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi,
nonché alla federazione del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
4. La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.
Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.
1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate
secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426.
Le altre manifestazioni aventi finalità
ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello
locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal
regolamento provinciale.
3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di
pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle
medesime anche se sono privi del
tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le
manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora
gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni
indicate nel regolamento provinciale.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.
5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può
autorizzare manifestazioni agonistiche anche in periodi di
proibizione della pesca adottando idonea
regolamentazione.
1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai
sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di
tabelle nei luoghi indicati dai relativi
provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto
murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate
nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto
stesso, ai sensi dell'articolo 33 del Regio Decreto 8 ottobre
1931, n. 1604.
2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 33 - Sanzioni amministrative.
1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria
dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la
licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di
tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca
esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a
lire 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in regola
con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il
quindicesimo giorno dalla data di scadenza,
incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo
stesso.
2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino
regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di
pesca sul tesserino medesimo incorre in una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.
La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli
obblighi di cui all'articolo 9, comma
3.
3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente
legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della
Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n.
1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire
600.000. In caso di cattura abusiva
di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di
lire 20.000 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata
ottemperanza alle disposizioni di legge,
dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia,
sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di
proibizione della pesca e sul numero di catture
consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle
catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui
all'articolo 9, comma 3.
4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei
molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento
provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti
autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva
competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 200.000 a lire 1.200.000, oltre alla confisca
del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la
pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è
immediatamente immesso in acqua.
5. Per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 12,
concernente l'obbligo di costruzione di scale di monta, viene
stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 5.000.000 a lire 30.000.000, mentre per le violazioni di cui
al comma 6 del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà
dell'autorizzazione della Provincia per
qualsiasi semina di materiale ittico, viene stabilita la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000,
sanzione raddoppiata qualora la semina
non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.
6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta
salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la
denuncia all'autorità competente viene stabilita la
sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 10.000.000.
7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di
pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze
atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali
sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è
disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca
della licenza di pesca e la preclusione
all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque
anni.
8. La sospensione della licenza di pesca prevista
dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604
viene applicata nei confronti di coloro che siano stati
contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno
solare.
9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.
11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non
consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria
determinata con criteri di proporzionalità a norma
dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.
Art. 34 - Ricorsi amministrativi.
1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati
nell'esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge,
salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione,
entro i termini e con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.
Art. 35 - Disposizioni finanziarie.
1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle
province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare
l'importo introitato dai proventi delle tasse di
concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella
misura minima dell'ottanta per cento, a partire dall'esercizio
1999. (1)
2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.
3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili,
fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti
individuati nei regolamenti provinciali per iniziative
promozionali in favore della pesca e della valorizzazione
dell'ambiente acquatico.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:
- capitolo n. 75204 "Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca";
- capitolo n. 75206 "Interventi della Regione in favore della pesca e dell'acquacoltura".
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;
b) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;
c) l'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 18;
d) l'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
e) il Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;
f) il Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1;
g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6.
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel
regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come
modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1,
nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma
dell'articolo 33 della legge regionale 9
dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale
1° luglio 1996, n. 18. (2)
Art. 38 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.