REGOLAMENTO REGIONALE
28 APRILE 1997 - N. 1
Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata, di cui all'art. 24, conmma 7, della I.r. 26 maggio 1982, n 25 "Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga
il seguente regolamento regionale:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti al presente regolamento i laghetti, le cave e gli specchi d'acqua in disponibilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento, in maniera non
complementare e connessa con l'attività agricola.
2. I bacini di cui al comma 1 sono denominati Centri privati di pesca (CPP).
3. L'esercizio della pesca nei CPP è soggetto ad autorizzazione provinciale, rilasciata a seguito di domanda presentata dal titolare dell'acqua in disponibilità privata ai sensi dell'art. 2.
4. A far tempo dalla data di cui all'art. 7, nelle acque di cui al comma 1 sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca è disciplinato dalla I.r. 25/82 e successive modificazioni ed integrazioni ed è vietata qualsiasi immissione di ittiofauna, fatti salvi i casi previsti dal comma 5.
5. L'immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità privata, ma collegati ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione provinciale.
Art. 2
(Domanda di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione alla pesca nei CPP va presentata, da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 in carta legale alla provincia competente per territorio e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atti comprovanti la disponibilità privata delle acque interessate;
b) planimetria catastale e corografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l'autorizzazione a CPP;
c) elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate;
d) elenco delle specie ittiche delle quali si intende prevedere l'immissione;
e) eventuale richiesta di avvalimento del regime di deroga previsto dall'art. 5;
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi;
g) dichiarazione di accettazione dell'obbligo di consentire l'effettuazione di ispezioni e controlli da parte del personale dipendente dalla provincia competente per territorio.
2. Le province possono richiedere documentazioni esplicative a corredo delle domande di autorizzazione, nonché determinare corrispettivi a carico dei richiedenti l'autorizzazione alla pesca nei CPP a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute, in misura non superiore a dieci volte l'imposta di bollo.
Art. 3
(Rilascio dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione alla pesca nei CPP è rilasciata con decreto del presidente della provincia, o dell'assessore competente se delegato, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e nella stessa devono essere stabiliti:
a) l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione di pesca nel CPP, nonché le eventuali prescrizioni relative alla modalità delle immissioni stesse;
b) le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del CPP, ai fini del passaggio del pesce, con le acque pubbliche;
c) l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'art. 5, con la conseguente necessità per il titolare del CPP di provvedere a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della I.r. 25/82;
d) eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune;
e) fac-simile del modulo da rilasciare ai pescatori di cui al comma 8 dell'art. 24 della I.r. 25/82 ai fini dei controlli da parte della vigilanza.
2. L'elenco di cui al comma 1, lett.
a) è predisposto dalla giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. L'autorizzazione ha durata decennale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione potrà essere integrata o modificata d'ufficio o a richiesta del titolare.
Art. 4
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché di quanto previsto nelle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione prevista da L. 20.000 a L. 100.000 dall'art. 43, comma 1, lett. h) della I.r. 25/82.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi in caso di mancato rispetto degli obblighi autorizzativi di cui alle lett.
a) e b) del comma 1 dell'art. 3, o per la perdita di titolarità sulle acque oggetto dell'autorizzazione, o per l'accertata presenza all'interno del CPP di specie ittiche non comprese nell'eleneo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a).
3. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione viene revocata.
Art. 5
(Modalità di esercizio della pesca nel CPP)
1. La pesca all'interno dei CPP è esercitata in deroga alle nonne generali di cui alla I.r. 25/82 e successive modificazioni in materia di tempi di divieto di pesca alle singole specie ittiche, impiego di esche e pasture, limiti di cattura ed orari di pesca; la deroga può essere concessa solo laddove sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai fini dell'eventuale ingresso di ittiofauria nelle acque pubbliche.
Art. 6
(Vigilanza)
1. L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia di pesca all'interno dei CPP è esercitata dal personale della vigilanza ittica dipendente dalla provincia competente per territorio.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)
1. Per i CPP già in attività il titolare è tenuto a presentare domanda di autorizzazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 8
(Abrogazioni)
I. Sono abrogati i regolamenti regionali n.2 del 25 marzo 1995 e n. 3 del 12 dicembre 1995.
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 28 aprile 1997
Roberto Formigoni
(Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 1997 e assentito dalla CCAR con n. spec. 294 del 23 aprile 1997).Delibera della Giunta
Provinciale del 23/9/97
Disposizioni attuative del Regolamento Regionale n. 1197 del 28.4.97 "Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata" di cui all'art. 24 comma 7 della L.R. 26/5/82 n. 25.
Premesso che la L.R. 26/5/82 n. 25 all'art. 24 punto 7 stabilisce che la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua all'interno di aree di proprietà privata ma comunicanti con acque pubbliche o alimentate da acque sorgive è regolamentata dal Consiglio Regionale;
Premesso altresì che la Regione Lombardia ha disciplinato la materia con Regolamento di massima n. 1/97 del 28.4.97, demandato alle Provincie la sua applicazione;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 30819 del 8.8.97 "Approvazione elenco specie ittiche che possono essere oggetto di immissione nei C.P.R";
Richiamata la decisione di Giunta n. 27817/1580/95 del 13/5/97 che autorizza l'applicazione di un corrispettivo pari a L. 200.000 a carico dei richiedenti l'autorizzazione, come previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento;
Ritenuto di dover individuare le procedure più idonee per una corretta applicazione del Regolamento;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Ecologia in data 8 settembre 1997;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 9 giugno 1997 su atti 27817/1580/95 dal Dirigente del Settore Attivo e Beneficenza e dal Ragioniere Capo ai sensi dell'art. 53 della Legge 816190 n. 142;
Udito il Relatore;
A voti unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
di individuare le seguenti norme attuative per l'applicazione del Regolamento Regionale n. 1/97:
1) Le autorizzazioni, recanti le prescrizioni di legge, dopo accertamento dei requisiti richiesti, saranno rilasciate dal Dirigente U.0. Caccia e Pesca della Provincia nominalmente ai Gestori/Proprietari di laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata ove si eserciti attività di pesca dilettantistica, che siano in grado di dimostrare la piena titolarità del C.P.P.;
2) Nell'ipotesi di cambio di gestione, dovrà essere presentata nuova domanda di autorizzazione;
3) Le autorizzazioni rilasciate nominalmente ai Presidenti pro-tempore di Società di pesca gestori di C.P.P., dovranno essere modificate unicamente nell'intestazione qualora cambi il Presidente pro-tempore in carica;
4) Sarà accettata fotocopia dei documento comprovante la disponibilità delle acque, purché autenticato;
5) Nell'ipotesi di contenzioso tra le parti sulla titolarità dell'acqua, l'autorizzazione sarà rilasciata a seguito di definizione della controversia, fatto salvo il diritto provinciale di assumere informazioni nei casi dubbi;
6) Nell'elenco delle specie ittiche presenti nel bacino - da produrre unitamente alla domanda di autorizzazione - il richiedente dovrà indicare l'abbondanza e la possibilità di riproduzione delle eventuali specie alloctone;
7) Ai gestori di laghetti collegati ad acque pubbliche superficiali, in cui sia accertata la presenza di specie ittiche inammissibili in grado di riprodursi, potrà essere imposto di isolare il bacino con strutture idonee ad impedire la fuoriuscita di uova, larve, avannotti; ove siano accertate solo specie ammissibili, qualora il C.P.P. voglia usufruire del regime di deroga, potrà essere imposta l'installazione di griglie che impediscano il passaggio del pesce;
8) Le opere di cui al punto 7 del deliberato, dovranno essere realizzate entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione: in caso di inadempienza, la stessa sarà revocata;
9) Il regime di deroga alla L.R. 26/5/82 n. 25 sarà concesso unicamente ai laghetti che garantiranno il permanente isolamento del C.P.P. dalle acque pubbliche superficiali;
10) A salvaguardia della fauna ittica autoctona, il pesce catturato nei laghetti dovrà essere trasportato all'esterno privo di vita;
11) Nei C.P.P. sarà autorizzata l'immissione delle specie ittiche comprese nella D.G.R. n. 30819 del 8/8/97, di cui si allega elenco che diviene parte integrante del provvedimento, ferma restando la possibilità di disporre limitazioni per le specie alloctone previste in elenco laddove non sussistano garanzie di permanente isolamento dalle acque pubbliche superficiali ai fini del passaggio del pesce;
12) All'atto dell'immissione il pesce dovrà essere accompagnato dai certificati veterinari previsti dalla vigente legislazione; i certificati dovranno essere conservati presso il C.P.P. per il controllo da parte del personale provinciale;
13) Il Personale Tecnico e di Vigilanza dell'U.0. Caccia e Pesca è officiato ad effettuare controlli per la corretta applicazione del Regolamento e delle norme di attuazione;
*14) E'approvato il fac-simile del modulo di dichiarazione di provenienza del pescato di cui all'art- 24 comma 8 della L.R. 25/82; le matrici dovranno essere conservate presso il C.P.P. per il controllo da parte del personale provinciale;
15) E approvato l'unito schema di autorizzazione, che diviene parte integrande del provvedimento;
16) t determinato in L. 200.000 il corrispettivo a carico dei richiedenti l'autorizzazione, da pagarsi su c.c.p. n. 52889201 intestato all'Amministrazione Provinciale di Milano -Servizio Tesoreria - via Vivaio 1, 20122 Milano.
*Il punto 14 è stato modificato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale Milanese n. 40484/1580/95 del 30/6/ 1998, che ha approvato il nuovo fac-simile del modulo di dichiarazione di provenienza del pescato, consistente in una sola parte da rilasciare al pescatore, indicandovi le specie ittiche e la quantità del pescato, senza obbligo per i gestori dei C.P.P. di conservare la relativa documentazione.
Centri privati di pesca
La denominazione "Centro Privato di Pesca (C.P.P.)" si riferisce ad ogni laghetto, cava o specchio d'acqua, collegato con acque pubbliche superficiali o alimentate da acque sorgive, nel quale è possibile esercitare l'attività di pesca in deroga alle norme generali di cui alla L.R. 25182: la deroga può riguardare i tempi di divieto di pesca delle singole specie ittiche : l'impiego di esche e pasture, i limiti di cattura e gli orari di pesca.
La costituzione di un C.P.P. è subordinata al rilascio, da parte della Provincia di Milano - U.0. Caccia, Pesca e Vigilanza Ambientale, di un'apposita autorizzazione, previo accertamento dei presupposti e requisiti di cui alle norme che regolano la materia.
Dette disposizioni normative, cui fare riferimento, sono:
a) art. 24 commi 7 e 8 L.R. 26/5/82 n. 25;
b) Regolamento Regionale 28/4/1997 n. 1, contenente la disciplina della pesca nei C.P.P.;
e) Deliberazione Giunta Provinciale n. 2998211580/95 del 23/9/1997, recante le disposizioni attuative del suddetto Regolamento Regionale.
Elenco dei C.P.P. autorizzati nella Provincia di Milano
1 - Bareggio - Laghett di Amis -C.na Bergamina
2 - Bernate Ticino - Lago Airone -via Pietro Nenni, 2
3 - Bernate Ticino - A.P.S. L'Isola, loc, ex cava Rubone
4 - Bollate - Laghetto Nuovo Bosco di Castellazzo
5 - Buccinasco - Lago Santa Maria loc. Gudo Gambaredo
6 - Buccinasco - Laghetto Pasturine di Sotto loc. Gudo Gambaredo
7 - Buccinasco - Laghetto Le Pasturine loc. Gudo Gambaredo - Coop. La Cascinazza
8 - Cernusco S/Naviglio - Club Pescatori Cemusco - Via Verdi 109
9 - Colturano - Lago Montefiore loc. Colombara
10 - Corsico - Laghetti dì Parco Cabassina
11 - Cuggiono - La Vallata - Via Molino Nuovo 5
12 - Cusago - Cave Monzoro - Via Marconi Fraz. Monzoro
13 - Cusago - Club Lago Capanna loc. Cava Manara
14 - Giussano - Laghetto di Giussano - Via Viganò
15 - Gudo Visconti - Laghetto Club Tinca Verde
16 - Inzago - Lago Smeraldo di Parco Caneva - Via Cava Martesana
17 - Lacchiarella - La Ciarlasca S.P. 40 18 - Limbiate - Greenland - Chalet del Laghetto
19 - Limbiate - La Brughiera loc. ex Marcellino - Via Cisnara 30
20 - Mediglia - Lago Bellaria - Via Leonardo da Vinci loc. Robbiano di Mediglia
21 - Milano - Il Bersagliere - Via Pompeo Marchesi 91
22 - Milano - Lago Verde Via Macconago 36
23 - Milano - Nuovo Lago dei Cigni - via Guascona 60
24 - Milano - Laghi di Assago - Via Gattinara 90
25 - Milano - Cava Aurora Via Broggini 30
26 - Milano - Laghetto dei Tigli -Via Triboniano 240
27 - Opera - Arcipesca Ippocampo -Via Adda 22
28 - Peschiera Borromeo - Laghetto Azzurro - Via Matteotti 56
29 - Peschiera Borromeo - Lago Borromeo (cava Palazzetto) - loc. Mezzate
30 - Peschiera Borromeo - La Gardanella Srl - loc. Mezzate
31 - Pessano C. Borromeo - Vigna de Cech - via Agnesi 2
32 - Pozzuolo Martesana - Cave R.P.R. SpA - Lne Bisentrate
33 - Sedriano - Laghetto Caldara -Via Colombo 46
34 - Truccazzano - Il Torrettone Sporting Club, SP Rivoltana km 17,5
35 - Truccazzano - Lago Moncate
36 - Turbigo - Laghetto dell'Arbusta via XXV Aprile 146
37 - Turbigo Ram de Sott Loc. Ponte Ticino
38 - Vimodrone - Cava G&B di Grenza Loc. Gaggiolo
39 - Zibido S. Giacomo Laghi Carcana loc. S. Pietro Cusico