Regione Emilia Romagna

Provvedimenti tesi a limitare e contenere la presenza del Siluro d'Europa (Silurus Glanis) nelle acque interne regionali. Modifica della Deliberazione regionale n. 3544 del 27/7/93. 74 (Deliberazione della Giunta regionale n.1574 del 3/7/1996, controllata dalla CCARER il 18/7/1996, prot. n. 884/818)

LA GIUNTA REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Richiama la L.R. 22/02/93, n.11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna", ed in particolare l'art. 7 "Piano Ittico Regionale; Rilevato che il Piano Ittico Regionale 1995-1999, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4372 del 6 dicembre 1995, attribuisce particolare rilevanza, ai fini della tutela e del ripristino delle specie ittiche tipiche delle acque regionali, al controllo delle specie alloctone con maggiore incidenza sull'ecosistema, ed in particolare del Siluro d'Europa (Silurus Glanis);
Considerato:
- che il patrimonio ittico delle acque interne regionali ha sempre trovato un habitat acquatico idoneo alla riproduzione ed all'accrescimento naturale;
- che negli ultimi anni tale patrimonio, ed in particolare quello del Po, dei tratti terminali dei sui affluenti e dei canali di bonifica, oltre ad essere stato fortemente limitato a causa di fattori di degrado della qualità delle acque e dell'habitat, è fortemente minacciato da forti squilibri biologici dovuti alla presenza massiccia di alcune specie alloctone, come il Siluro, divenuto ormai specie dominante; 
Visto che, a seguito di appositi contatti intercorsi con le Regioni che si affacciano sul Po, si è preso congiuntamente atto della grave situazione creatasi nell'intero bacino del fiume stesso a causa della diffusione di detta specie, ed è stato convenuto di elaborare un progetto interregionale contenente proposte a breve e medio termine per un intervento coordinato ai fini del controllo della presenza del Siluro nel fiume Po ed alle foci dei principali affluenti;
Considerato che tra gli interventi più urgenti previsti figurano la predisposizione o il perfezionamento delle rispettive normative regionali al fine di contenere e limitare tale presenza;
Evidenziato che anche sulla base di detti impegni assunti su base interregionale, la Regione Emilia Romagna sta procedendo, con apposito atto deliberativo in corso di adozione, allo svolgimento di una ricerca scientifica per meglio approfondire le conoscenze sulla biologia, la diffusione ed ogni altra tematica inerente, utile all'obbiettivo finale di "estirpazione" del Siluro d'Europa dalle acque del bacino del Po e dalle altre acque interne interessate.
A voti unanimi e palesi delibera:
1) di stabilire, ai fini della limitazione e del contenimento della presenza del Siluro d'Europa (Silurus Glanis) nelle acque interne della Regione Emilia Romagna, quanto segue:
a) in tutte le acque pubbliche della Regione Emilia Romagna la pesca al Siluro, sia ricreativa che sportiva, è consentita senza le limitazioni di misure e di quantitativi giornalieri e stagionali definiti con la deliberazione della Giunta regionale n.3544 del 27 luglio 1993;
b) la deliberazione della Giunta regionale n.3544 del 27 luglio 1993 è così modificata: al paragrafo "limiti quantitativi delle catture giornaliere e stagionali", comma n.3, aggiungere il seguente ultimo capoverso: "Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti".
c) le Province possono individuare e delimitare zone di corsi d'acqua ove sia accertata una particolare infestazione di Siluro, nelle quali autorizzare, mediante appositi accordi con i pescatori professionali e con le Associazioni piscatorie, l'uso della rete a strascico, ed altri attrezzi tecnicamente idonei per tale pesca, con esclusione dei periodi in cui si realizza la riproduzione naturale delle specie autoctone;
d) le Province indicano altresì, oltre ai campi di gara permanenti e temporanei, ulteriori corpi idrici nei quali favorire e consentire, con la collaborazione delle Associazioni piscatorie, gare di pesca al Siluro;
e) i Siluri prelevati secondo le varie modalità sopra illustrate non possono essere reimmessi. A tal fine le Province acquisiscono bacini per la raccolta e lo stoccaggio del Siluro (oltre che del Carassio e del Carassio dorato), in modo tale da consentirne la commercializzazione, in caso di richiesta del mercato, e in caso di mancata richiesta, provvedono allo smaltimento a norma di legge;
f) fatta eccezione per i casi di cui alle lettere e), è vietato su tutto il territorio regionale il commercio finalizzato all'immissione, nonché l'immissione del Siluro negli allevamenti e nei laghetti di pesca a pagamento, di cui agli artt. 24 e 26 della L.R. 11/93 g) le Provincie sono invitate a vigilare sulla corretta applicazione del presente provvedimento a norma degli artt. 58 e 59 della L.R. 15 febbraio
1994, n. 8;
2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.


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